Art. 10.
(Funzioni).

      1. Gli istituti di vigilanza e di investigazione privata esercitano le attività di prevenzione e di contrasto dei crimini contro la persona e contro la proprietà per il tramite dei propri agenti di sicurezza.
      2. I servizi svolti dagli agenti di sicurezza si distinguono in:

          a) servizi di sicurezza;

          b) servizi di vigilanza;

          c) servizi di tutela;

          d) servizi di investigazione.

      3. L'agente di sicurezza può espletare uno o più servizi dopo aver partecipato a corsi di specializzazione e a un esame per ciascuna tipologia di servizio.