1. Gli istituti di vigilanza e di investigazione privata esercitano le attività di prevenzione e di contrasto dei crimini contro la persona e contro la proprietà per il tramite dei propri agenti di sicurezza.
2. I servizi svolti dagli agenti di sicurezza si distinguono in:
a) servizi di sicurezza;
b) servizi di vigilanza;
c) servizi di tutela;
d) servizi di investigazione.
3. L'agente di sicurezza può espletare uno o più servizi dopo aver partecipato a corsi di specializzazione e a un esame per ciascuna tipologia di servizio.